Sez. 3, Sentenza n. 14183 del 13/12/2006 Ud. (dep. 05/04/2007) Rv. 236331 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Legge quadro sulle aree protette - Interventi all'interno di un parco - Nulla osta dell'ente parco - Prima dell'adozione del piano del parco - Necessità - Disposizioni di riferimento - Individuazione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In tema di aree protette, l'operatività della previsione dell'art.13, comma primo, della L. 6 dicembre 1991, n.394, che stabilisce che "il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco", non è subordinata alla previa approvazione del piano e del regolamento del parco, atteso che in mancanza la valutazione spettante all'Ente Parco deve fare riferimento agli atti istitutivi del parco, alle deliberazioni ed altri provvedimenti emanati dagli organi di gestione dell'ente, alle misure di salvaguardia, ai piani paesistici territoriali o urbanistici, i quali hanno valenza fino al momento della approvazione del piano del parco.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1994 num. 394 art. 13, Legge 06/12/1994 num. 394 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)