Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10599 del 22/04/2021 (Rv. 661145 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - "DIES INTERPELLAT PRO HOMINE" - "IN ILLIQUIDIS NON FIT MORA" | Operatività del principio - Esclusione - Contestazione dell'entità del credito - Conseguenze in tema di interessi moratori.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - "DIES INTERPELLAT PRO HOMINE" - "IN ILLIQUIDIS NON FIT MORA"
La liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora, nel nostro ordinamento non valendo il principio "in illiquidis non fit mora", con la conseguenza che, in caso di contestazione dell'entità del credito, l'atto di costituzione in mora produce i suoi effetti tipici, con riguardo agli interessi moratori, limitatamente alla parte del credito riconosciuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)