Sez. 1, Sentenza n. 3072 del 19/09/1975 (Rv. 377170 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - SPEDIZIONIERE - ALTRUI ATTIVITA DI CONTRABBANDO - DEBITO D'IMPOSTA DELLO SPEDIZIONIERE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - SPEDIZIONIERE - ALTRUI ATTIVITA DI CONTRABBANDO - DEBITO D'IMPOSTA DELLO SPEDIZIONIERE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Allorquando, essendosi verificata una fraudolenta asportazione delle merci dal recinto doganale mediante un'Azione di contrabbando cui lo spedizioniere sia rimasto estraneo, egli non abbia compiuto operazioni doganali con riferimento alle merci stesse, il debito d'imposta (diritti doganali) non puo essere posto a suo carico. Egli, infatti, non puo essere chiamato a risponderne ne ai sensi dell'art 17 della legge doganale (legge 25 settembre 1940, n 1424), mancando in tal caso il presupposto della speciale responsabilita d'imposta, che tale norma concepisce e giustifica come conseguenza dell'attivita espletata dallo spedizioniere in rappresentanza dello obbligato principale, ne, a fortiori, per effetto della responsabilita civile nascente dal reato di contrabbando - cui in detta ipotesi si ricollega il diritto dell'amministrazione finanziaria alla riscossione del tributo evaso (art 145 della legge) -, stante la totale estraneita dello spedizioniere all'altrui fatto illecito. (V 1359/72, mass n 357927; 3324/71, mass n 354820; 3136/62).*
Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)