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Sez. 1, Sentenza n. 3324 del 19/11/1971 (Rv. 354820 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IMPOSTE DOGANALI - IN GENERE - INTRODUZIONE DI MERCI DI CONTRABBANDO ED ACQUISTO DI MERCI CONTRABBANDATE - DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO - FONDAMENTO - DEBITORE DELL'IMPOSTA.*
Stato
decisa il 1971-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354820-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IMPOSTE DOGANALI - IN GENERE - INTRODUZIONE DI MERCI DI CONTRABBANDO ED ACQUISTO DI MERCI CONTRABBANDATE - DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO - FONDAMENTO - DEBITORE DELL'IMPOSTA.*

Nell'ipotesi di introduzione in contrabbando di merci nel territorio dello stato e di acquisto di merci contrabbandate, avvenuto cioe successivamente al contrabbando, il diritto alla riscossione del tributo non trova la sua base negli artt 5 e 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n 1424, ma si ricollega alla responsabilita civile che nasce dal reato commesso. Il debitore dell'imposta non si identifica, in tali ipotesi, con il proprietario o con colui per conto del quale la merce e importata, ma unitamente con colui che si e reso responsabile del reato di contrabbando.*

Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 16, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)