Sez. L, Sentenza n. 9001 del 21/08/1991 (Rv. 473590 - 01)
Assistenza e beneficenza pubblica - Ciechi - Ciechi civili | Indennità di accompagnamento per gli invalidi civili ed i ciechi assoluti - Incompatibilità ex art. 1 della legge n. 509 del 1988 con analoghe prestazioni per invalidità di guerra - Disciplina anteriore a detta legge - Portata.
Assistenza e beneficenza pubblica - Ciechi - Ciechi civili
L'art. 1 della legge 21 novembre 1988 n. 509, nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili ed i ciechi assoluti con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratta per causa di guerra, lavoro o servizio, è norma di contenuto innovativo con finalità di riordinamento della materia, e pertanto, anteriormente ad essa le suddette prestazioni risultavano fra loro cumulabili in quanto destinate a sovvenire alle specifiche esigenze imposte da infermità di diversa natura ed origine e variamente incidenti sulla condizione personale dell'assistito.
Riferimenti normativi: Legge 28/03/1968 num. 406 art. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 1 CORTE COST., DPR 23/12/1978 num. 915 art. 21, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 21/11/1988 num. 509 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)