Sez. L, Sentenza n. 2367 del 04/03/1998 (Rv. 513302 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI - CIECHI CIVILI | Indennità di accompagnamento prevista, in favore dei ciechi civili con diritto a pensione, dalla legge 28 marzo 1968 n. 406 - Cecità derivante da causa di lavoro - Conseguente revoca del beneficio - Domanda di ripristino - Anteriore alle modifiche nella disciplina dell'indennità "ex" legge n. 508 del 1988 - Carattere non retroattivo delle dette modifiche - Accertamento della eventuale sussistenza del diritto in base alla nuova legge - Irrilevanza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI - CIECHI CIVILI
Qualora la revoca dell'indennità di accompagnamento prevista, in favore dei ciechi civili con diritto a pensione, dalla legge 28 marzo 1968 n. 406, sia fondata sul presupposto che la cecità, trovando origine in causa di lavoro, non possa in nessun caso dar luogo al beneficio suddetto, come stabilito dall'art. 7 della legge 10 febbraio 1962 n. 66, se la domanda di ripristino dell'indennità si collochi in data anteriore all'entrata in vigore della legge 21 novembre 1988 n. 508, che modificando la pregressa disciplina dell'indennità in questione ne ha previsto l'incompatibilità con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte, fra l'altro, per causa di lavoro, l'accertamento della eventuale analogia con trattamenti goduti per detta causa dall'interessato è irrilevante stante la non retroattività della legge in ultimo citata.
Riferimenti normativi: Legge 10/02/1962 num. 66 art. 7, Legge 28/03/1968 num. 406 art. 1 CORTE COST., Legge 21/11/1988 num. 508 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)