Sez. 1, Sentenza n. 4348 del 29/09/1978 (Rv. 394015 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - SOTTOPOSTI A CONDIZIONE, OMOLOGAZIONE, APPROVAZIONE, VISTO - CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO DA UN ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI INERENTI ALLA GESTIONE INA-CASA - PERFEZIONAMENTO - VINCOLATIVITA PER L'APPALTANTE - PREVIA RATIFICA DELLA GESTIONE - NECESSITA - TERMINE PER LA REGISTRAZIONE DELL'APPALTO - DECORRENZA - AGGIUDICAZIONE NON RISULTANTE DA VERBALE REDATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - SOTTOPOSTI A CONDIZIONE, OMOLOGAZIONE, APPROVAZIONE, VISTO - CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO DA UN ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI INERENTI ALLA GESTIONE INA-CASA - PERFEZIONAMENTO - VINCOLATIVITA PER L'APPALTANTE - PREVIA RATIFICA DELLA GESTIONE - NECESSITA - TERMINE PER LA REGISTRAZIONE DELL'APPALTO - DECORRENZA - AGGIUDICAZIONE NON RISULTANTE DA VERBALE REDATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA.*
Il contratto di appalto stipulato da un istituto autonomo per le case popolari, nell'ambito delle operazioni inerenti alla gestione INA-casa, si perfeziona con l'aggiudicazione a seguito di licitazione e diventa vincolante anche per l'appaltante quando l'aggiudicazione medesima venga ratificata dalla gestione, mentre la successiva stipulazione del contratto formale ha valore di negozio meramente riproduttivo. Ne consegue che il termine per la registrazione di detto appalto, anche ai fini della decadenza da eventuali agevolazioni fiscali, ai sensi dell'art 110 della legge di registro di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3269, decorre da quando l'istituto abbia ricevuto notizia della suddetta ratifica. Tale principio non soffre deroga nel caso in cui l'aggiudicazione non risulti da verbale redatto in Forma pubblica amministrativa, in ottemperanza dell'art 16 del RD 18 novembre 1923 n 2440 (nella specie, essendo stato formato dalla stessa commissione preposta all'aggiudicazione e sottoscritto dalle parti), atteso che gli eventuali vizi incidenti sulla validita dell'atto non toccano l'Obbligo di sottoporlo a registrazione nei prescritti termini e di corrispondere la relativa imposta, ma possono solo integrare ipotesi di restituzione al contribuente dell'imposta stessa (artt 11 e 14 della citata legge di registro). (V 115/71, mass n 349473; (V 349/68, mass n 331303).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 14 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)