Sez. U, Sentenza n. 6074 del 16/03/2007 (Rv. 595816 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Contributo per il finanziamento dei controlli sugli impianti termici - Potere di imposizione - Indisponibilità - Accertamento negativo - Decisione del giudice di pace secondo equità - Inammissibilità - Ricorso per cassazione per violaizone dei principi costituzionali - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
La sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma cod. proc. civ., che abbia negato il potere dell'Amministrazione Provinciale di imporre ai titolari degli impianti termici individuali un contributo per l'esercizio dell'attività di controllo di detti impianti, ad essa affidata, è impugnabile con il ricorso per cassazione. Essa, infatti, coinvolge la violazione di principi costituzionali, ed in particolare dell'art. 9 Cost., in quanto il controllo sugli impianti termici è funzionale alla tutela dell'ambiente, e la sua correlazione con l'imposizione del contributo attiene ai principi informatori della materia, nonché dell'art. 97 Cost., poiché l'imposizione di detto onere a carico di tutti i titolari degli impianti è funzionale ad assicurare all'ente locale le risorse necessarie per coprire i costi dei controlli, in ossequio al principio di buon andamento della P.A.; il diritto dell'ente alla percezione del contributo si configura d'altronde come indisponibile, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 114 cod. proc. civ., in tale materia non è ammissibile una pronuncia secondo equità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 09/01/1991 num. 10 art. 31, Costituzione art. 9, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)