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Sez. 3, Sentenza n. 13554 del 12/06/2006 (Rv. 590655 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Domanda di restituzione del pagamento del servizio di depurazione delle acque reflue proposta nei confronti di ente territoriale - Accertamento dell'inesistenza del servizio per mancata attivazione del depuratore da parte dell'amministrazione medesima - Conseguente accoglimento della domanda - Equità formativa (o sostitutiva) del giudice di pace - Sussistenza - Violazione dei principi informatori - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590655-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

In tema di violazione dei principi informatori della materia nel giudizio di equità davanti al giudice di pace, allorquando il giudizio sia introdotto avanti detto giudice per il recupero delle somme versate quale canone per il servizio di depurazione delle acque reflue, l'accertamento dell'inesistenza del servizio, causa la non messa in funzione da parte dell'amministrazione convenuta nel giudizio dell'impianto di depurazione, con la conseguente condanna del medesimo ente territoriale alla restituzione in favore di parte attrice di quanto da questa corrisposto per tale titolo, rientra nell'equità formativa (o sostitutiva) del giudice di pace, corrispondente ai principi informatori della materia, ancorchè si ponga in contrasto con l'articolo 14, primo comma, della legge 5 gennaio 1994 n.36, che pone a carico dell'utente il pagamento del servizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 36 art. 14 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)