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Sez. 1, Sentenza n. 8019 del 26/06/1992 (Rv. 477943 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - Separazione personale dei coniugi - Domanda - Competenza | Tribunale territorialmente competente - Determinazione - Criteri - Coniuge convenuto - Residenza - Luogo - Identificazione con la casa coniugale - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1992-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477943-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - Separazione personale dei coniugi - Domanda - Competenza

Al fine dell'individuazione del tribunale territorialmente competente sull'istanza di separazione, alla stregua del luogo della residenza del coniuge convenuto al momento della proposizione della domanda, (art. 706 cod. proc. civ.), il luogo medesimo va identificato con la casa coniugale, la quale, segna presuntivamente la residenza della famiglia e quindi la dimora abituale dei suoi componenti, quando difetti la prova del verificarsi di frattura del rapporto di convivenza prima dell'indicato momento, con lo spostamento altrove, da parte del convenuto, di detta dimora abituale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 144 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 706

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)