Sez. 2, Sentenza n. 212 del 11/01/2006 (Rv. 585908 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Divieto di frazionamento delle unità poderali - Durata trentennale "ex lege" n. 191 del 1992 - Carattere innovativo e non interpretativo della disposizione - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Atti di divisione anteriori a detta legge - Nullità - Fondamento.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE
L'articolo unico della legge 19 febbraio 1992 n.191, stabilendo che il diritto di frazionamento delle unità poderali di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1940 n. 1078 ha durata trentennale dalla prima assegnazione, ha portata innovativa e non meramente interpretativa delle precedenti disposizioni, poiché modifica il regime giuridico vigente, eliminando il vincolo d'indivisibilità perpetua ed introducendo quello di durata temporanea trentennale dalla prima assegnazione. Ne consegue che gli atti di divisione del podere stipulati prima dell'entrata in vigore della citata legge del 1992 sono affetti da nullità assolute ed insanabili, perchè contrari a norma imperativa.
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 1, Legge 19/02/1992 num. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)