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Sez. 3, Sentenza n. 947 del 17/02/1986 (Rv. 444468 - 01)

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI - TELEFONI - IN GENERE - EMISSIONE DELLA BOLLETTA RELATIVA AL RAPPORTO DI UTENZA TELEFONICA - NATURA - FUNZIONE - RETTIFICABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 1428 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444468-01

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI - TELEFONI - IN GENERE - EMISSIONE DELLA BOLLETTA RELATIVA AL RAPPORTO DI UTENZA TELEFONICA - NATURA - FUNZIONE - RETTIFICABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 1428 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nell'ambito del rapporto di utenza telefonica, l'emissione della relativa bolletta non realizza un negozio di accertamento diretto a rendere certa ed incontestabile l'entità della periodica somministrazione, ma costituisce un atto unilaterale di mera natura contabile, diretto a comunicare e far risultare all'utente - onde ottenerne il pagamento (a consumo) secondo precise scadenze - le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'emittente, che resta rettificabile in caso di divergenza con i dati reali, senza che per la sua contestazione debba trovare applicazione la disciplina circa l'essenzialità e la riconoscibilità dell'errore, prevista dall'art. 1428 cod. civ. per gli Atti di natura negoziale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 1562

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)