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Sez. 1, Sentenza n. 32269 del 16/02/2018 Cc. (dep. 13/07/2018) Rv. 273864 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca di prevenzione - Tutela del terzo creditore - Credito sorto nell'ambito di operazioni di ristrutturazione e riscadenzamento di debiti pregressi autorizzate dal giudice procedente - Natura di credito prededucibile ai sensi dell'art. 54, d.lgs. n. 159 del 2011.
Stato
decisa il 2018-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273864-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di tutela del terzo creditore nella confisca di prevenzione è prededucibile, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il credito sorto nel corso dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda confiscata in relazione a un'operazione di "ristrutturazione e riscadenzamento" di debiti pregressi, avvenuta in costanza del sequestro, con l'autorizzazione del giudice all'epoca precedente. (In motivazione la Corte ha chiarito che si tratta di un'operazione "nuova", volta a realizzare scopi inerenti la continuità gestionale dell'azienda e il mantenimento del valore dei beni, rispetto alla quale il provvedimento autorizzativo del giudice equivale a un implicito riconoscimento della tutelabilità dei crediti pregressi, ex art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, e della buona fede del creditore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 54, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)