Sez. 3, Sentenza n. 6592 del 28/04/1981 Ud. (dep. 03/07/1981) Rv. 149637 - 01
ACQUE - INQUINAMENTO TEMPORANEO - REATO DI CUI AGLI ARTT. 21 E 25 LEGGE N. 319 DEL 1976 - FUORIUSCITA DI LIQUAMI DA VASCHE TENUTE TROPPO PIENE PER UN TEMPORALE ESTIVO - CASO FORTUITO - ESCLUSIONE - ECOLOGIA.*
ACQUE - INQUINAMENTO TEMPORANEO - REATO DI CUI AGLI ARTT. 21 E 25 LEGGE N. 319 DEL 1976 - FUORIUSCITA DI LIQUAMI DA VASCHE TENUTE TROPPO PIENE PER UN TEMPORALE ESTIVO - CASO FORTUITO - ESCLUSIONE - ECOLOGIA.*
Ai fini della sussistenza del reato di cui agli artt. 21 e 25 della legge 10 maggio 1976 n. 319 sulla tutela delle acque dagli inquinamenti, il titolare dell'impresa deve apprestare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dello inquinamento del corpo idrico ricevente, tenendo conto di eventi non del tutto imprevedibili come i temporali, che possono cagionare la fuoriuscita dei liquidi dalle vasche in cui siano stati versati i residui di lavorazione. (nella specie, è stato escluso il caso fortuito o la forza maggiore, in quanto non era imprevedibile il temporale estivo che aveva provocato la fuoriuscita dei liquami dalle vasche tenute troppo piene, con inquinamento del colatore sillaro, in lodi).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)