Sez. 3, Sentenza n. 2997 del 07/02/1983 Ud. (dep. 12/04/1983) Rv. 090413 - 01
ACQUE - INQUINAMENTO - DIVIETO DI AUMENTARE LO INQUINAMENTO POSTO DALL'ART. 25 DELLA LEGGE MERLI - OBBLIGO DI UN COMPORTAMENTO ATTIVO DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - FATTISPECIE.*
ACQUE - INQUINAMENTO - DIVIETO DI AUMENTARE LO INQUINAMENTO POSTO DALL'ART. 25 DELLA LEGGE MERLI - OBBLIGO DI UN COMPORTAMENTO ATTIVO DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - FATTISPECIE.*
In tema di inquinamento delle acque l'Obbligo, statuito dall'art. 25 della legge 10 maggio 1976 n. 319 di adottare "medio-tempore" le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento, comprende quello di mantenere in continua efficienza le misure che siano adottate allo scopo predetto, di tal che l'inosservanza dell'Obbligo stesso sussiste sia che la misura non sia adottata, ponendosi la mancata adozione come causa dell'aumento dell'inquinamento, sia che la misura adottata resti colpevolmente inattivata (o non bene attivata), determinandosi in tal modo lo stesso evento che il titolare dell'autorizzazione avrebbe dovuto, comunque, evitare. (nella specie è stato ritenuto che non esime da responsabilità aver affidato il controllo del funzionamento dell'impianto di depurazione alla stessa ditta fornitrice del medesimo). (Conf mass n 150508; (Conf mass n 158881; (Conf mass n 149637; (Conf mass n 153683).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)