Sez. 3, Sentenza n. 4955 del 12/03/1982 Ud. (dep. 13/05/1982) Rv. 153683 - 01
ACQUE - AUMENTO TEMPORANEO DELL'INQUINAMENTO - REATO DI CUI ALL'ART. 25 LEGGE N. 319 DEL 1976 - CONFIGURABILITÀ - PREVENZIONE DELL'AUMENTO TEMPORANEO DELL'INQUINAMENTO - DOVERI DEL TITOLARE DELL'IMPRESA.*
ACQUE - AUMENTO TEMPORANEO DELL'INQUINAMENTO - REATO DI CUI ALL'ART. 25 LEGGE N. 319 DEL 1976 - CONFIGURABILITÀ - PREVENZIONE DELL'AUMENTO TEMPORANEO DELL'INQUINAMENTO - DOVERI DEL TITOLARE DELL'IMPRESA.*
Per non incorrere nel reato di cui all'art. 25 legge n. 319 del 1976, concernente la tutela delle acque dall'inquinamento, il titolare dell'impresa deve adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo idrico ricevente, tenendo altresì conto di eventi non del tutto prevedibili, quali gli eventi stagionali, ovvero difficoltà tecniche od economiche. (Conf mass n 149637).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)