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Sez. 2, Sentenza n. 6631 del 06/12/1988 (Rv. 460930 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - SOGGETTO OBBLIGATO - CLIENTE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1988-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460930-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - SOGGETTO OBBLIGATO - CLIENTE - NOZIONE.*

Obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore è il cliente e cioè colui il quale - anche se la procura sia stata da altri conferita - ha affidato al professionista il patrocinio legale chiedendogli la prestazione della sua opera. (nella specie è stato ritenuto che, al fine di individuare il soggetto tenuto al pagamento della prestazione professionale, non doveva essere presa in considerazione la procura apposta a margine della citazione ma invece una lettera con la quale soggetto diverso dal firmatario della stessa aveva conferito al professionista l'incarico della difesa). (Conf 579/81, mass n 411066; (Conf 5620/79, mass n 402220; (Conf 920/73, mass n 363284).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)