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Sez. 3, Sentenza n. 2716 del 26/07/1968 (Rv. 335288 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MORTE DELL'AFFITTUARIO - PROROGA DEL CONTRATTO - ONERE PROBATORIO DEL- L'ISTANTE.*
Stato
decisa il 1968-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335288-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MORTE DELL'AFFITTUARIO - PROROGA DEL CONTRATTO - ONERE PROBATORIO DEL- L'ISTANTE.*

In tema di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto, chi intende conseguire il beneficio della proroga del contratto, prevista dall'art.2 della legge 28 marzo 1957, n.244, nel caso di morte dell'affittuario, deve dimostrare di trovarsi nelle condizioni richieste dal la legge per la concessione del beneficio stesso, e cioe deve dimostrare sia la qualita di coltivatore diretto del coniuge o del- l'erede legittimo dell'affittuario defunto sia la sua sufficiente forza lavorativa.*

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1957 num. 244 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)