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Sez. 3, Sentenza n. 1384 del 15/05/1974 (Rv. 369462 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - SUBENTRO DEL CONIUGE E DEGLI ALTRI EREDI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369462-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - SUBENTRO DEL CONIUGE E DEGLI ALTRI EREDI - CONDIZIONI.*

A termini dell'art 2 della legge 28 marzo 1957, n 244, nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto il contratto continua con il coniuge e con gli altri eredi legittimi, sempreche siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze del fondo. La morte dell'affittuario, quindi, non legittima gli eredi a prendere il posto di lui nella conduzione del fondo se non sussistano gli altri requisiti soggettivi voluti dalla legge. (V 2716'68, mass n 335288).*

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1957 num. 244 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)