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Sez. L, Sentenza n. 2302 del 10/04/1980 (Rv. 405977 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - A COLTIVATORE DIRETTO - DIRITTO ALLA PROROGA - SOGGETTI LEGITTIMATI DOPO LA MORTE DELL'AFFITTUARIO - ONERE PROBATORIO RELATIVO - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1980-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405977-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - A COLTIVATORE DIRETTO - DIRITTO ALLA PROROGA - SOGGETTI LEGITTIMATI DOPO LA MORTE DELL'AFFITTUARIO - ONERE PROBATORIO RELATIVO - OGGETTO.*

In tema di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto, chi intende conseguire il beneficio della proroga del contratto, prevista dall'art 2 della legge 28 marzo 1957 n 244, nel caso di morte dell'affittuario, deve dimostrare di trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge per la concessione del beneficio stesso e cioe deve dimostrare sia la qualita di coltivatore diretto del coniuge o dell'erede legittimo dell'affittuario defunto sia la sua sufficiente forza lavorativa. (Conf 2716/68, mass n 335288).*

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1957 num. 244 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)