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Sez. 3, Sentenza n. 3130 del 02/10/1997 Cc. (dep. 04/11/1997) Rv. 208868 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE | Sequestro operato dalla polizia giudiziaria in esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero per rinvenire cose pertinenti al reato per cui si procede - Indicazione generica dell'oggetto del sequestro - Convalida - Necessità - Omessa convalida - Ricorso al tribunale del riesame - Esclusione - Richiesta di restituzione e successiva impugnazione al Gip dell'eventuale diniego - Necessità.
Stato
decisa il 1997-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208868-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE

Perché il sequestro conseguente a perquisizione operata dalla polizia giudiziaria e disposta dal pubblico ministero non debba essere sottoposto a convalida, è necessario che il provvedimento di perquisizione individui con sufficiente certezza l'oggetto specifico del sequestro medesimo, e non basta una generica indicazione di pertinenza di quanto (eventualmente) rinvenuto rispetto al reato ipotizzato. Ciò comporta che, indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata, qualora il pubblico ministero, delegando la polizia giudiziaria all'esecuzione di una perquisizione, disponga il sequestro delle cose pertinenti al reato rinvenute e non provveda poi alla convalida, contro tale sequestro è inammissibile la richiesta di riesame, che l'ordinamento riserva al sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, secondo il dettato dell'art. 257 cod. proc. pen., potendosi solo esperire il ricorso al gip contro l'eventuale diniego di restituzione da parte del pubblico ministero (art. 263 comma 4 e 5 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 247, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 352

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)