Sez. L, Sentenza n. 5873 del 04/07/1987 (Rv. 454270 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTI COLLETTIVI - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTI COLLETTIVI - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di Disposizioni collettive di diritto comune è censurabile in Sede di legittimità soltanto per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che la notevole importanza dell'unità produttiva, cui deve essere preposto il dipendente per conseguire l'ottavo livello retributivo in applicazione del contratto collettivo dei chimici 23 luglio 1979 andasse intesa in senso relativo con riguardo oltre che alla dimensione della stessa unità, alla sua posizione nell'ambito dell'intera azienda). (Conf 838/87, mass n 450524; (Conf 2983/86, mass n 445988).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 23/07/1979
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)