Sez. L, Sentenza n. 2983 del 29/04/1986 (Rv. 445988 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di Disposizioni collettive di diritto comune è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sui punti, dalla S.C. - aveva ritenuto che ai sensi dell'art. 16 n. 3 del T.U. Degli accordi aziendali, nella Determinazione dell'importo - base di calcolo per il cosiddetto rimborso contributi fosse escluso il computo degli aumenti biennali della retribuzione successiva alla data di collocamento anticipato a riposo e, inoltre, che l'assorbimento disposto dall'art. 24 dell'accordo nazionale per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 concernesse non soltanto l'indennità di anzianità, o altre indennità della stessa natura, ma qualsiasi prestazione pecuniaria - come il cosiddetto rimborso contributi - corrisposta in dipendenza della cessazione del rapporto). (Conf 7078/82, mass n 424751).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)