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Sez. L, Sentenza n. 838 del 28/01/1987 (Rv. 450524 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD ACCORDI AZIENDALI IN TEMA DI COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI.*
Stato
decisa il 1987-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450524-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD ACCORDI AZIENDALI IN TEMA DI COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di Disposizioni collettive di diritto comune è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sui punti, dalla suprema Corte - aveva ritenuto che, ai sensi dell'art. 16 n. 3 del testo unico degli accordi aziendali, la Determinazione del cosiddetto rimborso dei contributi dovesse effettuarsi senza tener conto degli aumenti biennali della retribuzione che sarebbero maturati successivamente alla data di collocamento anticipato a riposo e, inoltre, che l'assorbimento disposto dall'art. 24 dello accordo nazionale per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 concernesse non soltanto l'indennità di anzianità, o altre indennità della stessa natura, ma qualsiasi prestazione pecuniaria - come il detto rimborso - corrisposto in dipendenza della cessazione del rapporto). (Conf 3066/86, mass n 446075; (Conf 2983/86, mass n 445988; (Conf 2980/86, mass n 445986).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)