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Sez. 3, Sentenza n. 4804 del 01/03/2007 (Rv. 597131 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Trattative per la composizione bonaria della vertenza - Possibile effetto interruttivo della prescrizione - Idoneità - Condizioni - Riconoscimento del diritto e rinuncia tacita a far valere la prescrizione - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597131-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Anche le trattative per comporre bonariamente la vertenza possono comportare l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e che la transazione è, quindi, mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, e non anche all'esistenza, di tale diritto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale era stato negato, sulla scorta dell'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, che dal comportamento dell'avversa compagnia assicuratrice - il cui agente aveva espressamente riconosciuto in sede testimoniale che, per un apprezzabile arco temporale, ci si era preoccupati della liquidazione dei danni da ritenersi complessivamente riferibili a tutti i danneggiati - potesse conseguire il riconoscimento del diritto delle parti ricorrenti al risarcimento del danno patito, condotta, peraltro, che si sarebbe dovuta ritenere incompatibile con la volontà stessa di avvalersi della prescrizione ormai maturata, importandone, invero, la rinuncia ai sensi dell'art. 2937, coma terzo, cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 3, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)