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Sez. 1, Sentenza n. 12262 del 12/06/2015 (Rv. 635617 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediario finanziario - Mancata informazione sulla propensione al rischio del cliente, omessa rappresentazione a quest'ultimo dei rischi dell'investimento, compimento di operazioni inadeguate - Responsabilità contrattuale - Configurabilità - Fondamento - Danno risarcibile - Quantificazione.
Stato
decisa il 2015-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635617-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di rappresentare a quest'ultimo i rischi dell'investimento, ovvero che compia operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene, ha natura contrattuale, investendo il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto-quadro intercorrente tra le parti, sicché il danno invocato dal cliente medesimo non può essere limitato al mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1337, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)