diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 12829 del 03/09/2002 (Rv. 557242 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE | Impugnazione - Notificazione - Omissione - Conseguenze - Ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 2002-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557242-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui la parte che propone l'impugnazione non provveda a notificarla alle altre parti, a tale omissione deve porre rimedio, ex art. 331 cod. proc. civ., il giudice dell'impugnazione stessa, cui, salva la decisione finale, non è consentito eludere "in limine" tale disposizione con un diverso apprezzamento della situazione processuale, essendo, per converso, tenuto in ogni caso a disporre l'integrazione del contraddittorio per il solo fatto che la parte chiamata a partecipare ai precedenti gradi o fasi del giudizio non sia stata citata in quello di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)