Sez. 5, Sentenza n. 7594 del 11/05/1999 Ud. (dep. 11/06/1999) Rv. 213786 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Nuovo difensore - Termini a difesa - Inferiori a giorni tre - Legittimità - Sussistenza.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA
Nel caso in cui il nuovo difensore dell'imputato faccia richiesta di termini a difesa per prendere visione degli atti ed informarsi sui fatti, deve essergli assegnato un termine congruo e, di regola, non inferiore a tre giorni. Pertanto, mentre sussiste presunzione di congruità per un termine che sia non inferiore a quello sopra specificato, è ben possibile che, in processi semplici, tale termine sia inferiore e possa essere anche fissato in pochi minuti, senza che ciò determini compromissione del diritto di difesa ed integri la nullità di cui all'art 178 lettera c) cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 108 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)