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Sez. 5, Sentenza n. 15098 del 07/03/2002 Ud. (dep. 22/04/2002) Rv. 221685 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Nuovo difensore - Termini a difesa - Diniego - Nullità a regime intermedio - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221685-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA

Nel caso in cui il nuovo difensore nominato il giorno prima dell'udienza, in sostituzione del difensore revocato, faccia richiesta di termini a difesa, il provvedimento di diniego posto in violazione dell'art. 108 cod. proc.pen., integra una nullità a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 lett. C) e 180 cod. proc. pen., in quanto attiene all'assistenza dell'imputato, ma non deriva dall'assenza del difensore, sicché deve essere dedotta ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. dal difensore presente subito dopo il compimento dell'atto di diniego essendo soggetta alle preclusioni ed alle sanatorie di cui all'art. 180 e ss. cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 108 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)