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Sez. 5, Sentenza n. 20475 del 14/02/2002 Ud. (dep. 24/05/2002) Rv. 221905 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Nomina di nuovo difensore - Richiesta termini a difesa - Mancata concessione - Nullità generale a regime intermedio - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221905-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA

La mancata concessione di un termine a difesa, quale previsto dall'art. 108 cod.proc.pen., nella ipotesi di nomina di nuovo difensore (conseguente a rinunzia, revoca, incompatibilità del precedente, ovvero nella ipotesi di abbandono da parte dello stesso) determina nullità generale a regime intermedio, in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore. Ne consegue che detta nullità dev'essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod.proc.pen. e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto nullo, costituito, nell'ipotesi data, dal provvedimento di diniego del termine in questione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 108 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)