Sez. 2, Sentenza n. 1427 del 10/05/1972 (Rv. 358035 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - PER NATURALE EVOLUZIONE - OBBLIGO DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - PER NATURALE EVOLUZIONE - OBBLIGO DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
Ferma restando la necessita di non decampare dal quadro clinico e sintomatologico delle infermita denunciate nella domanda di pensionamento, qualora siasi verificato un aggravamento della sindrome morbosa enunciata nella fase amministrativa, il giudice, in base al principio secondo cui e sufficiente che le condizioni dell'Azione sussistano al momento della decisione, deve tenerne conto e stabilire quale incidenza esso abbia sulla capacita di guadagno dell'assicurato e, se venga accertato un grado di invalidita pensionabile in dipendenza dell'aggravamento della malattia, la pensione dovra essere riconosciuta e liquidata all'assicurato, senza che occorra la presentazione di una nuova domanda di pensionamento in via amministrativa, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le predette condizioni si siano verificate. (Conf 1426'72; 2974'71 mass n 354241; 2856'71 mass n 354075).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)