diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 461 del 14/02/1973 (Rv. 362468 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - PER NATURALE EVOLUZIONE DELL'INFERMITA DENUNZIATA - OBBLIGO DI VALUTAZIONE - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1973-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362468-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - PER NATURALE EVOLUZIONE DELL'INFERMITA DENUNZIATA - OBBLIGO DI VALUTAZIONE - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*

In tema di pensione di invalidita, ferma restando la necessita di rimanere nel quadro clinico e sintomatologico delle infermita a suo tempo denunciate, ove si sia verificato un aggravamento della sindrome morbosa per effetto di una loro evoluzione peggiorativa che secondo i canoni della scienza sanitaria costituisce il naturale, anche se non necessario sviluppo dell'originario processo patologico, il giudice, in ossequio al principio secondo il quale e sufficiente che le condizioni dell'Azione sussistano al momento della decisione, ha l'Obbligo di procedere alla valutazione della reale e concreta incidenza invalidante che per effetto delle suddette infermita derivi sulla capacita di guadagno, coi limiti di decorrenza del diritto alla pensione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui dette condizioni si sono verificate. (Conf 1427/72, mass n 358035; 1426/72, mass n 358032; V 459/73).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)