Sez. 5 - , Ordinanza n. 19867 del 13/07/2021 (Rv. 661880 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Agevolazione ex art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 - Vendita infraquinquennale senza utilizzo edificatorio - Obbligo di comunicazione del contribuente - Esclusione - Fondamento - Esercizio del potere impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria - Termine triennale di decadenza - Decorrenza dalla registrazione dell'atto di compravendita.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Con riguardo alla perdita del beneficio fiscale previsto dall'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, conseguente all'alienazione dell'immobile prima dell'edificazione, il contribuente non ha alcun obbligo di comunicazione, applicandosi l'art. 19 del d.P.R. n. 131 del 1986 ai soli eventi che danno origine a un'ulteriore liquidazione d'imposta, con la conseguenza che il potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria è soggetto al termine decadenziale di tre anni, di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986, decorrenti dalla richiesta di registrazione dell'atto di compravendita.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)