Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14739 del 27/06/2014 (Rv. 631564 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 - Perdita del beneficio - Obbligo di comunicazione del contribuente - Esclusione - Fondamento - Esercizio del potere impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria - Termine triennale di decadenza - Decorrenza dalla registrazione dell'atto di compravendita.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di perdita del beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (aliquota agevolata delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati), correlato all'alienazione dell'immobile prima dell'edificazione, il contribuente non ha alcun obbligo di comunicazione, applicandosi l'art. 19 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 solo agli eventi che danno origine ad un'ulteriore liquidazione d'imposta, con la conseguenza che il potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria รจ soggetto al termine decadenziale di tre anni, di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986, decorrenti dalla richiesta di registrazione dell'atto di compravendita.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)