Sez. 2, Sentenza n. 2628 del 24/10/1967 (Rv. 330015 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - RIDUZIONE DELLA PENSIONE PER RETTIFICA ULTRANNALE - IRRIPETIBILITA DELLA DIFFERENZA DA PARTE DELL'ISTITUTO - LEGITTIMITA DELLA NORMA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - RIDUZIONE DELLA PENSIONE PER RETTIFICA ULTRANNALE - IRRIPETIBILITA DELLA DIFFERENZA DA PARTE DELL'ISTITUTO - LEGITTIMITA DELLA NORMA.*
La previsione dell'art.80 del regolamento sull'Assicurazione obbligatoria contro l'invalidita e la vecchiaia, approvato con R.d. 28 agosto 1924, n.1422, relativa alla irripetibilita, nel caso di riduzione della pensione per rettifica ultrannale di errori non dovuti a dolo dell'interessato, delle differenze gia percette in piu del dovuto, pur ponendo a carico dell'istituto assicuratore un Onere di rettificazione infrannale, dal cui mancato Esercizio consegue la decadenza dell'Azione di ripetizione, non e in contrasto con norme primarie (artt. 2946 e 2033 cod.civ., in riferimento all'art.5 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all. E, ed all'art. 4, comma primo, delle Disposizioni sulla legge in generale) e risulta emanata nel puntuale Esercizio della facolta delegata al governo con decreto legge 30 dicembre 1923, n.3184 (artt. 7, 8).*
Riferimenti normativi: Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Preleggi art. 4, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3184 art. 7, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3184 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)