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Sez. 2, Sentenza n. 1214 del 07/05/1973 (Rv. 363765 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - RIDUZIONE DELLA PENSIONE - PER RETTIFICA ULTRANNALE - IRRIPETIBILITA DELLA DIFFERENZA DA PARTE DELL'INPS - PRESUPPOSTI - AMBITO DI APPLICAZIONE - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363765-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - RIDUZIONE DELLA PENSIONE - PER RETTIFICA ULTRANNALE - IRRIPETIBILITA DELLA DIFFERENZA DA PARTE DELL'INPS - PRESUPPOSTI - AMBITO DI APPLICAZIONE - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - INCLUSIONE.*

Presupposto per l'applicabilita dell'art 80, terzo comma, del RD 28 agosto 1924 n 1422, per quanto attiene ai suoi effetti derogativi dell'art 2033 cod civ, sempre che non sia escluso in radice il diritto alla pensione, e la sussistenza di un errore dell'INPS di qualsiasi natura, da qualunque causa dipendente e a qualunque atto riferibile, relativo alla liquidazione della pensione, e sempre che non sia imputabile a dolo dell'interessato. Rientra, quindi, nella previsione di detta disposizione anche l'errore dell'attribuzione della maggiorazione del minimo della pensione, nei casi in cui e prevista dalla legge, mediante riliquidazione della pensione stessa, giacche tale riliquidazione costituisce una prestazione supplementare della pensione e non una pensione aggiuntiva. La stessa deve ritenersi che sia la soluzione nel caso in cui la maggiorazione sia stata originariamente disposta ricorrendone le condizioni di legge e che, pur essendo queste venute meno in un tempo successivo, l'INPS, ignorando tale nuova situazione, abbia continuato ad erogare quella prestazione integrativa, provvedendo solo in tempo successivo alla rettificazione dell'errore con la riliquidazione della pensione secondo l'ammontare previsto dalla legge. (V 2628/67, mass nn 330015, 330016).*

Riferimenti normativi: Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)