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Sez. L, Sentenza n. 4067 del 13/06/1983 (Rv. 429028 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO DI LAVORO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ADDEBITO DISCIPLINARE - LETTERA DI CONTESTAZIONE - ANNOTAZIONE DEL PROPOSITO DEL DATORE DI LAVORO DI LICENZIARE IL LAVORATORE - RILEVANZA SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E VANIFICAZIONE DELLE GARANZIE EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429028-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO DI LAVORO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ADDEBITO DISCIPLINARE - LETTERA DI CONTESTAZIONE - ANNOTAZIONE DEL PROPOSITO DEL DATORE DI LAVORO DI LICENZIARE IL LAVORATORE - RILEVANZA SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E VANIFICAZIONE DELLE GARANZIE EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - ESCLUSIONE.*

L'estrinseca annotazione del proposito di licenziare il lavoratore, apposta sulla lettera di contestazione dell'addebito disciplinare, concretando la manifestazione di un'intenzione del datore di lavoro sempre suscettibile di revoca o modifica a seguito delle difese del lavoratore, è priva di qualsiasi Rilevanza nell'ambito del procedimento disciplinare e non comporta la vanificazione delle garanzie previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, tenuto anche conto della possibilità di controllo del giudice sulla legittimità dell'Esercizio del potere di autotutela del datore di lavoro.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)