Sez. L, Sentenza n. 7698 del 18/12/1986 (Rv. 449683 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - PROCEDIMENTO - CONTESTAZIONE DELL'INFRAZIONE - CONTESTUALE COMUNICAZIONE NELL'INTENZIONE DI PROCEDERE AL LICENZIAMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - PROCEDIMENTO - CONTESTAZIONE DELL'INFRAZIONE - CONTESTUALE COMUNICAZIONE NELL'INTENZIONE DI PROCEDERE AL LICENZIAMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
La previa contestazione dell'addebito al lavoratore subordinato da parte del datore di lavoro che intenda intimargli il licenziamento disciplinare, o in genere comminargli una sanzione disciplinare, contestazione che è prevista dall'art. 7 stat. Lavoratori come indefettibile presupposto di legittimità del provvedimento stesso, non è inficiata dal fatto che contestualmente il datore di lavoro comunichi al lavoratore anche la sua intenzione di adottare tale provvedimento disciplinare atteso che non risulta menomato il diritto di difesa dell'incolpato essendo ogni decisione definitiva rinviata all'esito del procedimento disciplinare. (V 4067/83, mass n 429028).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)