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Sez. L, Sentenza n. 6157 del 18/10/1986 (Rv. 448438 - 01)

LETTERA DI CONTESTAZIONI DELL'ADDEBITO - INDICAZIONE DEL TIPO DI SANZIONE CORRELATA ALL'INFRAZIONE CONTESTATA - LEGITTIMITÀ - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448438-01

LETTERA DI CONTESTAZIONI DELL'ADDEBITO - INDICAZIONE DEL TIPO DI SANZIONE CORRELATA ALL'INFRAZIONE CONTESTATA - LEGITTIMITÀ - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE.*

L'indicazione, nella lettera di contestazione dell'addebito, del tipo di sanzione cui è da intendersi correlata l'infrazione contestata non può ritenersi vietata dall'art. 7, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, ancorché non sia inclusa tra le formalità procedurali stabilite da tale norma. Invero, detta indicazione non viola il diritto di difesa dello incolpato, perché, da un lato, consente al lavoratore, reso edotto delle possibili conseguenze dell'infrazione contestatagli, di apprestare una più efficace giustificazione del proprio comportamento e, dall'altro, per il suo carattere di astratta previsione, non si traduce in una anticipata applicazione della sanzione, rimanendo pur sempre libero il datore di lavoro, dopo la pausa di riflessione di cinque giorni imposta dal quinto comma dello stesso art. 7 e l'esame degli assunti difensivi dell'incolpato, di adottare, in luogo della sanzione prefigurata, un'altra inferiore oppure nessuna. (V 4067/83, mass n 429028).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)