Sez. L, Sentenza n. 9685 del 17/06/2003 (Rv. 564353 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE | Giudicato sostanziale - Oggetto - Accertamento di fatti costituenti il fondamento logico - giuridico della decisione - Inclusione - Effetti - Preclusione del riesame in un giudizio successivo - Fattispecie relativa a decisione concernente la classificazione di un'azienda.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE
Il giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ.) - che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico - giuridico della pronuncia. Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo e a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti, "causa petendi", "petitum"), secondo l'interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto una precedente pronuncia definitiva, concernente la classificazione di un'azienda, idonea a fondare la domanda dell'Istituto previdenziale di restituzione di somme dovute per effetto della non spettanza del regime agevolato, escluso dalla pronuncia anteriore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)