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Sez. L, Sentenza n. 16550 del 21/08/2004 (Rv. 576070 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE | Giudicato sostanziale - Oggetto - Accertamento di fatti costituenti il fondamento logico giuridico della decisione - Inclusione - Effetti - Preclusione del riesame in un giudizio successivo - Fattispecie in materia previdenziale.
Stato
decisa il 2004-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576070-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa in materia previdenziale irrogata a una società e al suo legale rappresentante, il giudicato si estende agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile all'annullamento della sanzione. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla insussistenza dell'illecito amministrativo fa stato nei confronti dell'ente previdenziale e della opponente nel separato giudizio intrapreso avverso l'ordinanza - ingiunzione emessa nei confronti della stessa società e dell'altro amministratore delegato, relativa al medesimo episodio. (Nella specie, riguardante l'indebita fruizione delle agevolazioni contributive di cui all'art. 8 della legge 223/1991, l'INPS aveva emesso per lo stesso episodio due distinte sanzioni dirette verso la società e, rispettivamente, il legale rappresentante e all'amministratore delegato; nel giudizio di opposizione promosso da quest'ultimo e dalla società la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva revocato la sanzione rilevando che nel precedente giudizio era stato già accertato il diritto della società a beneficiare degli sgravi contributivi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)