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Sez. 3, Sentenza n. 4352 del 03/03/2004 (Rv. 570767 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE | Giudizi tra le stesse parti vertenti sullo stesso rapporto giuridico - Definizione di uno di essi con sentenza passata in giudicato - Preclusione del riesame del punto accertato e risolto - Fattispecie in tema di responsabilità per danni da incidente stradale.
Stato
decisa il 2004-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570767-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE

Allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il "petitum" del primo. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la sentenza intervenuta a conclusione di un primo giudizio tra i vari soggetti coinvolti in un incidente stradale e le rispettive compagnie assicuratrici per la r.c.a. passata in giudicato in ordine alla colpa esclusiva di uno dei soggetti coinvolti e all'assenza di una obbligazione di garanzia in capo all'impresa designata dal fondo di garanzia vittime della strada, non essendo risultato che l'incidente fosse stato causato da un veicolo non identificato, fosse vincolante - stante l'identità dell'accadimento storico - nel diverso giudizio in cui il soggetto ritenuto con sentenza ormai passata in giudicato responsabile dell'incidente agiva assumendo che esso sarebbe stato provocato dal conducente non identificato di altro veicolo, e chiedeva all'impresa designata di essere risarcito dei danni subiti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)