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Sez. 3, Sentenza n. 17166 del 03/12/2002 (Rv. 558949 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO | Efficacia vincolante per il giudice civile - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558949-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO

In tema di rapporti fra giudicato penale e giudizio civile di danno, la sentenza di assoluzione di cui all'art. 652 cod. proc. pen. ha effetto di giudicato solo relativamente al punto che il fatto non sussiste (quando questa sia la formula assolutoria) e non che il fatto sussiste (quando l'imputato sia stato assolto perché il fatto non costituisce reato). Ne consegue che la sussistenza di una insidia stradale, fonte di responsabilità ex art. 2043 cod. civ. per l'ente gestore, non può essere affermata sul presupposto della decisione assolutoria resa sul punto dal giudice penale sulla base della seconda delle sopra riportate formule, ma deve essere oggetto di apposito accertamento in sede civile; accertamento che, se vi sia stato e sia sorretto da adeguata motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità. (Nella specie la Suprema Corte ha, fra l'altro, ritenuto immune da vizi logici l'iter argomentativo in base al quale il giudice di merito aveva affermato la sussistenza di un'insidia stradale e la responsabilità dell'ente gestore nel caso di una piazzola di sosta e di un adiacente sentiero di proprietà privata, terminante con uno strapiombo, non segnalato dall'Anas al fine di impedirne l'accesso ai pedoni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)