Sez. 3, Sentenza n. 191 del 12/01/1996 (Rv. 495342 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Insidia stradale - Nozione - Responsabilità dell'ente gestore di fatto della strada - Esclusione - Condizioni - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE
Costituisce insidia stradale ogni situazione di pericolo che l'utente medio, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non può obiettivamente prevedere; onde, al fine di escludere la responsabilità risarcitoria dell'ente che abbia di fatto la gestione della strada è necessaria la dimostrazione da parte dell'ente stesso che nonostante l'obiettiva esistenza dell'insidia l'utente fosse soggettivamente in grado di prevederla o di evitarla. Il relativo apprezzamento da parte del giudice è incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)