Sez. 5, Sentenza n. 8031 del 15/12/2016 Ud. (dep. 20/02/2017) Rv. 269031 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - PERQUISIZIONE E ISPEZIONE PERSONALI ARBITRARIE | Condotta del Pubblico Ministero - Arbitrarietà - Nozione - Mancato rispetto di una norma processuale in materia di perquisizioni - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - PERQUISIZIONE E ISPEZIONE PERSONALI ARBITRARIE
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 609 cod.pen., la perquisizione disposta dal Pubblico Ministero può ritenersi "arbitraria" solo nelle ipotesi di una totale assenza dei requisiti necessari al compimento dell'atto o con modalità che fuoriescano totalmente da quelle ordinarie di esplicazione del pubblico potere, tali da connotare la condotta del deliberato proposito del magistrato di eccedere le proprie attribuzioni per finalità diverse da quelle attribuitegli in ragione dei suoi pubblici poteri. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto non idonea ad integrare il reato di cui all'art. 609 cod. pen., la condotta del pubblico ministero che, all'esito di un'udienza, ebbe a disporre la perquisizione di una borsa, immediatamente eseguita, sulla base di un "verbale di operazioni compiute", contenente i requisiti di cui all'art. 103 cod. proc. pen., ma non motivato come richiesto dall'art. 247, comma secondo cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)