Sez. 6, Sentenza n. 5572 del 16/03/1998 Ud. (dep. 13/05/1998) Rv. 210650 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE | Atto arbitrario - Nozione - Estraneità rispetto al fine pubblico perseguito dalla legge - Necessità - Sussistenza - Fattispecie: in tema di reazione a perquisizione ritenuta illegittima.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE
Per la sussistenza dell'esimente prevista dall'art. 4 d.l.lgt. 14 settembre 1944, n. 288, non basta che il pubblico ufficiale ecceda dai limiti delle sue attribuzioni ma è necessario altresì che la sua condotta illegittima si manifesti in "atti arbitrari", connotati da assoluta estraneità rispetto al fine pubblico perseguito dalla legge e quindi tali da costituire sopruso, prepotenza, prevaricazione o capriccio nei confronti del privato destinatario (Nella specie, la Corte di cassazione ha escluso la ricorrenza degli estremi della scriminante di fronte al comportamento del pubblico ufficiale che aveva esteso una perquisizione dall'alloggio nel quale il destinatario dell'atto aveva la residenza anagrafica, all'appartamento della moglie separata, ubicato in un diverso fabbricato, in quanto la separazione risultava fittizia e la perquisizione doveva essere eseguita nell'effettiva abitazione, seppure non individuata nel decreto relativo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Decr. Legisl. Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)