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Sez. 2, Sentenza n. 11747 del 20/05/2009 (Rv. 608460 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Esercizio abusivo di servitù di passaggio - Eccezione di comproprietà del fondo servente - Natura - Questione attinente alla "legitimatio ad causam" - Esclusione - Conseguenze - Improponibilità per la prima volta in appello.
Stato
decisa il 2009-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608460-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

Non attiene alla "legitimatio ad causam", ma al merito della lite, la questione relativa all'appartenenza al convenuto, proprietario di un fondo latistante, che sia stato citato in giudizio per avere aperto passi carrai su una strada vicinale, del diritto di comproprietà della medesima strada vicinale per avere conferito, in vario modo e misura, il sedime della detta strada; essa costituisce infatti eccezione in senso proprio, rilevabile solo ad istanza di parte e, se proposta per la prima volta in appello, va dichiarata inammissibile a norma dell'art. 345 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)