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Sez. 1, Sentenza n. 3890 del 26/05/1999 Cc. (dep. 01/07/1999) Rv. 213945 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Pluralità di provvedimenti - Giudice competente per tutti - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213945-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunciate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, a un unico giudice, da individuare sulla base dei criteri fissati dall'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen. Detto giudice è funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente l'esecuzione di una qualsiasi tra le varie sentenze di condanna, indipendentemente dal fatto che detta sentenza sia, o non, compresa nel provvedimento di cumulo e che la relativa pena sia stata, o non, espiata o risulti in altro modo estinta. (Fattispecie in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)