Sez. 2, Sentenza n. 5143 del 29/11/1995 Cc. (dep. 24/01/1996) Rv. 203746 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere | Termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale - Decorrenza - Momento - Individuazione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere
Il termine di cinque giorni entro il quale a norma dell'art. 309, quinto comma, cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 16 legge 8 agosto 1995, n. 332), l'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere gli atti di cui all'art. 291 cod. proc. pen. al tribunale del riesame, a pena di inefficacia della misura coercitiva impugnata, decorre dal giorno in cui perviene nella cancelleria l' avviso del presidente del tribunale e non già da quello della presentazione della richiesta di riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 16 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)