Sez. 4, Sentenza n. 2295 del 07/07/1998 Cc. (dep. 19/10/1998) Rv. 211845 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE | Termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale - Decorrenza - Momento di presentazione della richiesta al Tribunale.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE
In tema di misure cautelari, il termine di cinque giorni previsto dal comma quinto dell'art. 309 cod. proc. pen., inizia a decorrere dal momento della presentazione della richiesta di riesame presso la cancelleria del giudice della libertà e comprende nel suo decorso tutte le attività burocratiche propedeutiche necessarie sino al momento in cui gli atti, presentati a mente dell'art. 291 cod. proc. pen. al Gip con la richiesta di emissione dell'ordinanza di cautela personale, siano pervenuti alla cancelleria di detto giudice; dal quale momento inizia a decorrere un nuovo e diverso termine, a mente del comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., pur esso sanzionato dal comma decimo di detto articolo. (V. Corte Cost. 22 giugno 1998, n. 232, S.U. 16 dicembre 1998, Alagni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)